Il Regolamento del Senato

Capo XIII

Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Articolo 109 (1)

1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

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