Il Regolamento del Senato
Capo XIII
Articolo 109 (1)
1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.
2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.
